TESTO
INTEGRALE DELLA BOZZA D'ONOFRIO PER L'ORDINAMENTO
FEDERALE DELLO STATO ITALIANO
Il titolo
V della parte seconda della costituzione (articoli 114 -
133: le regioni, le province, i comuni) E
integralmente sostituito dai seguenti articoli:
Articolo 1
La Repubblica è
costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato.
Sono garantite le
autonomie funzionali.
Le funzioni amministrative
e regolamenti sono ripartite tra Comuni, Province,
Regioni e Stato sulla base del principio di
sussidiarietà.
I Comuni hanno competenza
amministrativa e regolamentare generale, salve le
funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla
Regione, o allo Stato della Costituzione, dalle leggi
costituzionali, dagli Statuti speciali regionali, senza
duplicazioni di funzione e con lindividuazione elle
rispettive responsabilità.
La funzione legislativa è
ripartita tra Regione e lo Stato, dalla Costituzione e
dagli Statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base
del principio si sussidiarietà.
Le relazioni tra Comuni,
Provincie, Regioni e Stato sono ispirate al principio di
leale cooperazione.
Articolo 2
A tutela delle funzioni
amministrative e regolamentari proprie, i Comuni e le
Province possono ricorrere contro le leggi della Regione
e dello Stato direttamente alla Corte Costituzionale.
Articolo 3
Con legge costituzionale e
con lapprovazione della maggioranza delle
popolazioni interessate di ciascuna Regione espressa
mediante referendum, si possono modificare i confini
territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.
Con la medesima procedura
si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due
milioni di abitanti.
Con legge regionale e con
lapprovazione della maggioranza delle popolazioni
interessate espressa mediante referendum, si possono
istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini
territoriali e la denominazione dei Comuni e delle
Province esistenti.
Articolo 4
Salvo che i Tratti
concernenti lUnione Europea dispongano
diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa
in materia di: politica estera; difesa e sicurezza:
ordine pubblico; moneta; organi costituzionali dello
Stato e relative leggi elettorali; bilancio ed
ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e
ordinamento penale e relative giurisdizioni;
giurisdizione superiore amministrativa, contabile e
tributaria; ordinamento generale dellistruzione,
delluniversità e della ricerca; ordinamento
generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle
prestazioni relative ai diritti sociali; tutela
dellambiente e dellecosistema; tutela dei
beni culturali e ambientali; grandi reti di trasporto, di
comunicazioni e di energia.
Spetta alla Regione la
potestà legislativa relativa agli organi costituzionali
della Regione e alle relative leggi elettorali; alla
disciplina della funzione legislativa,
dellorganizzazione e dellattività
amministrativa della Regione.
Con statuto deliberato da
ciascun consiglio regionale ed approvato dal Parlamento
con forza di legge costituzionale, sono discipline le
funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte
le restanti materie, con previsione esplicita degli
ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti
gli altri attribuite alla competenza legislativa della
Regione.
Ai fini della ripartizione
delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, si
procede alla revisione degli statuti del Friuli Venezia
Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino -
Alto Adige, della Valle dAosta, secondo le
procedure previste dai rispettivi statuti speciali.
Articolo 5
I Consigli regionali non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nellesercizio delle loro
funzioni.
Articolo 6
I Comuni, le Province, le
Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria
in base alle seguenti disposizioni:
- I tributi locali sono
applicati da Comuni, Province e Regioni, senza
possibilità di doppia imposizione da parte dello
Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.
- Gli altri tributi
sono applicati dallo Stato e sono destinati al
finanziamento delle sue funzioni proprie; alla
restituzione a Comuni, Province e Regioni di
provenienza, in base a criteri e parametri
oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con
particolare riferimento alle aree meno
sviluppate, alle Isole e al Mezzogiorno, al fine
di potenziare la capacità produttiva e la
competitività internazionale.
- I beni demaniale
appartengono ai Comuni nel cui territorio sono
ubicati, ad eccezione di quelli espressamente
riservati allo Stato in quanto essenziali per
lesercizio delle funzioni ad esso
attribuite.
- Comuni, Province e
Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e
solo in base a garanzia costituita dal loro
demanio o da tributi locali propri.
Articolo 7
La regione non può
istituire dazi da importazione o esportazione o transito
tra Regioni.
Non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra Regioni.
Non può limitare il
diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte
del territorio nazionale la professione, limpegno o
il lavoro.
La sezione
II del titolo III della parte seconda della costituzione
(pubblica amministrazione, articoli 97-98) E
integralmente sostituita dai seguenti articoli:
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Articolo 1 bis
Lindirizzo politico
di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente
attuato attraverso le rispettive Pubbliche
Amministrazioni.
Con regolamento,
rispettivamente, del Comune, della Provincia, della
Regione o del Governo, sono disciplinate
lorganizzazione e lattività della rispettiva
Pubblica Amministrazione, anche in riferimento alla
previsione di controlli di legittimità sui rispettivi
atti amministrativi.
Articolo 2 bis
Per lo svolgimento di
attività imparziali di garanzia o di vigilanza su
determinate materie la legge può istituire apposite
autorità indipendenti.
Ad esse la legge può
altresì attribuire, nelle materie di loro competenza,
poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle
controversie e sanzionatori, determinando le forme di
impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti
presso gli organi giurisdizionali.
Articolo 3 bis
Lorganizzazione e
lattività della Pubblica Amministrazione comunale,
provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto
dei seguenti principi:
- garanzia
dellefficacia, dellefficienza, della
trasparenza e dellimparzialità
dellazione amministrativa;
- previsione
generalizzata del Difensore Civico, anche in
materia fiscale, quale organo di garanzia nei
rapporti tra cittadini e pubblica
amministrazione;
- previsione di un
sistema di controllo interno di gestione, che
rileva periodicamente i costi delle unità di
prodotto e di servizio ed i risultati conseguenti
sulla base di indicatori specifici aggiornati
anche in relazione a quelli di amministrazione
similari;
- previsione della
responsabilità di ciascuna unità di personale
per la produttività della sua prestazione, che
costituisce elemento periodicamente verificato
della retribuzione e della prosecuzione del
rapporto di lavoro.
Articolo 4 bis
Le leggi, i regolamenti e
gli atti amministrativi generali che incidono, anche se
in parte, sullorganizzazione e sul funzionamento
della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati
con esplicita indicazione della loro fattibilità
amministrativa.
Articolo 5 bis
Con legge dello Stato sono
adottate misure per il coordinamento informativo,
statistico ed informatico dellamministrazione
statale, con quelle regionali e i locali.
Articolo 6 bis
I pubblici impiegati sono
al servizio esclusivo del pubblico interesse.
Se sono componenti del
Parlamento e delle Assemblee Legislative regionali
possono conseguire promozioni solamente per anzianità.
Articolo 7 bis
Con legge dello Stato sono
stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari allestero.
Disposizioni
transitorie e finali
- Sono confermate le
Regioni esistenti ai sensi della Costituzione
vigente: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli Venezia - Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto
- Adige, Umbria, Valle dAosta, Veneto.
- Lo stato speciale di
ciascuna Regione, di cui allarticolo 3,
indica la data di entrata in vigore del nuovo
Ordinamento nella rispettiva Regione tra 1°
gennaio dellanno successivo
allentrata in vigore della presente legge
costituzionale e il 1° gennaio del quinto anno
successivo alla medesima entrata in vigore.
Il Relatore
Francesco
DOnofrio
Roma, 30 maggio 1997
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